OMNIBUS: Regole OP e Concorrenza

A cura di Ermanno Comegna

Nelle ultime settimane, sono state eseguite diverse analisi sul contenuto della riforma omnibus della Pac che hanno riguardato in particolare il regime dei pagamenti diretti. Qualche approfondimento è stato svolto anche sulle novità che hanno coinvolto gli interventi della politica di sviluppo rurale.

Piuttosto nell'ombra è rimasto il discorso relativo alle modifiche che sono state apportate alla organizzazione comune di mercato, con particolare riferimento a quelle sulla regolazione del mercato, sull'organizzazione economica (OP, AOP, OI) ed sulle norme in materia di concorrenza e relative deroghe accordate al settore agricolo.

Tali argomenti interessano da vicino l'universo della cooperazione lattiero-casearia e gli organismi che con essa interagiscono, come le OP, le OI, i consorzi di tutela.

In molti hanno evidenziato come la riforma omnibus abbia inciso in modo profondo su tali aspetti, estendendo il potere delle organizzazioni economiche e ampliando i confini delle deroghe alle rigide e rigorose disposizioni del Trattato Ue in materia di concorrenza.  

Nel concreto, grazie alle novità introdotte di recente, ci sarebbero più margini di manovra per gli agricoltori e per le loro diverse forme di aggregazione economica. Queste organizzazioni avrebbero maggiori gradi di libertà per regolare in modo più incisivo è meno condizionato dai divieti della disciplina comunitaria sulla concorrenza, rispetto a quanto sia accaduto fino ad oggi.  

Insomma, le leve e le possibilità di incidere sul funzionamento e sugli equilibri del mercato da parte degli agricoltori e delle relative rappresentanze economiche, sarebbero più numerose e maggiormente efficaci. In tal modo si accresce la probabilità di correggere gli squilibri e le imperfezioni del mercato e spostare, così, a favore della componente agricola il potere negoziale.

Per verificare in che misura tale affermazione sia veritiera, è stata eseguita una dettagliata analisi dei contenuti dell'omnibus (regolamento 2017/2393), eseguendo i necessari confronti con la situazione valida prima dell'intervento di riforma, così come stabilito nel regolamento di base numero 1308/2013 (ocm unica).

In via preliminare, sono necessarie alcune precisazioni di natura generale e qualche avvertenza.

Intanto, è importante senz'altro sottolineare come le novità contemplate nell'omnibus siano entrate in vigore a partire dallo scorso primo gennaio 2018 e quindi sono già pienamente applicabili.

Dall'analisi eseguita sono state isolate e riportate nel presente articolo solo quelle che riguardano il settore del latte e quindi le regole specifiche settoriali e quelle di natura orizzontale che coinvolgono tutti i comparti produttivi, compreso il latte ed i suoi derivati. 

Inoltre, sono riportate esclusivamente le novità dell'omnibus che sono rilevanti per l'Italia ed esclusivamente quelle che hanno un impatto sostanziale. Si è evitato, dunque, di indicare le variazioni che hanno solo un effetto nominale sul testo del regolamento ocm unica e non incidono nella realtà operativa.

Infine, un'ultima avvertenza è d'obbligo. Gli argomenti trattati richiedono sia competenze di natura specialistica possedute da un analista economico (come lo è chi scrive), sia conoscenze di tipo giuridico ed amministrativo in materia di regole sulla concorrenza. Queste ultime non fanno parte del bagaglio dell'autore di questo servizio.

Detto tutto ciò, si può senza ulteriori indugi passare alla descrizione dei risultati dell'analisi, separando le diversi novità introdotte con l'omnibus per gruppi omogenei di argomenti.

 

Novità per il pacchetto latte

Il regolamento 1308/2013 ha confermato con qualche modifica l'insieme delle disposizioni note con il termine di pacchetto latte, istituito per la prima volta l'anno precedente, ma ne ha previsto l'applicazione e la validità fino al 2020.

Con la riforma omnibus, tale limite temporale è stato soppresso, riconoscendo la necessità di "continuare a sostenere il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella sua transizione conseguente alla fine del sistema delle quote e incoraggiarlo a rispondere con maggiore efficacia alle fluttuazioni del mercato e dei prezzi".

Pertanto, le regole sui contratti di conferimento, sulla contrattazione collettiva, sulla programmazione produttiva dei formaggi DOP e sulla trasmissione obbligatoria delle informazioni circa i volumi delle consegne alla Commissione Ue costituiscono, al momento, un capitolo stabile e consolidato nell'ambito della Pac e non sono più considerati come interventi di natura transitoria ed eccezionale, soggetti ad una data scadenza temporale ben precisa e predefinita.

Di notevole interesse è pure la modifica alle regole sul pacchetto latte in virtù della quale i Paesi membri che hanno deciso di rendere obbligatoria la forma scritta dei contratti di conferimento, possono, in aggiunta, imporre alle parti l'obbligo di concordare un rapporto tra un quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna.

In pratica, un contratto tra un produttore di latte ed un acquirente, potrà prevedere la clausola della differenziazione del prezzo in funzione dei volumi consegnati, così come è previsto, ad esempio, in Francia, dove entro certi volumi di consegna vige un prezzo pieno e per volumi eccedenti si attuano delle riduzioni. 

           

Deroghe a regole sulla concorrenza per OP ed AOP

Il regolamento omnibus ha chiarito l'ambito di applicazione della deroga al rispetto delle norme europee in materia di concorrenza (articolo 101 del Trattato TFUE), riconosciuto a favore delle OP e delle AOP, evitando, in tal modo equivoci e possibili errori.

Le condizioni di funzionamento della deroga sono di seguito elencate:

 

  1. la deroga è riconosciuta unicamente alle organizzazioni di produttori che effettivamente esercitano un'attività intesa all'integrazione economica e che concentrano l'offerta e immettono sul mercato la produzione dei propri aderenti.
  2. In tali casi, il legislatore europeo ha riconosciuto che le attività svolte dalle OP e dalle AOP, comprese le trattative contrattuali collettive, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Pac enunciati nell'articolo 39 del Trattato, poiché rafforzano la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e possono contribuire a migliorare il funzionamento del sistema produttivo. Per tale ragione, gli obiettivi del Trattato in materia agricola, prevalgono su quelle della concorrenza.
  3. La deroga che è stata esplicitamente enunciata nell'ambito del regolamento consiste nella possibilità per tali organizzazioni di svolgere attività quali la pianificazione della produzione, l'ottimizzazione dei costi, l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti e lo svolgimento delle trattative contrattuali.
  4. E' stata, tuttavia, prevista una clausola di garanzia, in modo da assicurare che le attività ammesse in deroga non escludano la concorrenza. Di conseguenza, è stata affidata alle autorità garanti della concorrenza a livello nazionale il compito di vigilare ed eventualmente emettere delle decisioni per imporre delle modifiche, interrompere o vietare l'applicazione alle attività in deroga non conformi. Fino all'adozione della decisione dell'autorità garante della concorrenza, le attività svolte dalle organizzazioni di produttori dovrebbero essere considerate lecite.

 

Novità per OP ed OI di tutti i settori

Il regolamento omnibus introduce novità di applicazione trasversale che riguardano le OP e le OI di tutti i settori produttivi agricoli.

In particolare, è consentita la possibilità di riconoscere OP ed OI attive su settori differenti, come eccezione alla regola di base che ogni organismo deve operare in un settore specifico.

Tale concessione è stata riconosciuta con l'obiettivo di evitare oneri amministrativi e per favorire la diffusione di tali organizzazioni sul territorio.

Pertanto, una stessa OP o una medesima OI potrà ottenere più di un riconoscimento (uno per ogni settore rappresentato). Tuttavia, in tali casi l'organizzazione in questione è tenuta a soddisfare le condizioni di riconoscimento per ciascuno dei settori interessati.

Inoltre, in relazione alle sole OI sono state aggiunte nuove funzioni oltre a quelle già previste nel regolamento 1308/2013. In particolare, quelle aggiunte sono le seguenti:

  1. stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;
  2. attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

 

Clausola di ripartizione del valore

In relazione alla assoluta novità delle clausole per la ripartizione del valore, il legislatore ha inteso favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra i prezzi alla produzione e il valore aggiunto lungo tutta la filiera.

A tale fine, si è stabilito che i singoli agricoltori e le associazioni di agricoltori possono concordare con il loro primo acquirente delle clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato.

Per la concreta attuazione di tale dispositivo, si rimanda alle clausole standard da stabilirsi in seno agli organismi interprofessionali. Gli accordi in tal senso in seno alle OI hanno carattere facoltativo.

 

Regole di concorrenza

L'articolo 209 del regolamento 1308/2013 stabilisce che agli accordi, alle decisioni ed alle pratiche concordate da parte degli agricoltori, delle organizzazioni di agricoltori o delle loro associazioni, non si applicano le norme sulla concorrenza stabilite nel Trattato.

Per consentire un utilizzo efficace di tale deroga ed evitare siano attuate azioni considerate incompatibili dalle competenti autorità, è stata introdotta la possibilità di chiedere il parere preventivo della Commissione sulla conformità delle operazioni che gli agricoltori, le OP e le altre organizzazioni intendono realizzare.

La disposizione inserita nell'omnibus stabilisce inoltre che la Commissione tratta tempestivamente le richieste pervenute e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento dell'istanza.

L'articolo 222 del regolamento ocm unica ammette che, a seguito di uno specifico atto di esecuzione della Commissione Ue, le OP, le AOP e le OI possano prendere accordi e decisioni per stabilizzare temporaneamente i settori interessati da gravi squilibri di mercato.

Con l'omnibus, tali azioni collettive sono state estese ai singoli agricoltori e alle loro associazioni (ad esempio cooperative e consorzi di tutela). Inoltre, è stato deciso che tali misure temporanee possano essere assunte senza attendere che la Commissione applichi le misure di mercato previste dall'ocm unica.

Si ricorda che gli accordi e le decisioni delle organizzazioni agricole possono riguardare ad esempio il ritiro dal mercato o la distribuzione gratuita dei prodotti, l'ammasso da parte di operatori privati, la pianificazione temporanea della produzione.

 

Ermanno Comegna

Milkcoop

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