“Il Made in Italy sarà il primo vero beneficiario della blockchain”. Ne sono convinti gli avvocati Paola Ghezzi e Massimo Alpigiani, sul sito Diritto24, che accendono i riflettori sul settore della Blockchain e degli “smart contract” al settore alimentare, spiegando che "non solo le indicazioni in etichetta, ma l'intera filiera, attraverso un registro a consultazione pubblica che racchiuda tutte le informazioni inserite dai soggetti che con quel prodotto sono entrati in contatto, diverrà tracciabile".
La Blockchain ha avuto un riconoscimento normativo con il DL Semplificazione. Entro maggio l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) dovrà stilare le linee guida che approfondiscano l'operatività dei nuovi registri digitali e individuare gli standard tecnici delle blockchain, necessari ai fini della produzione degli effetti della validazione temporale elettronica. “L'applicazione della blockchain e del suo sistema di tracciabilità sarebbe particolarmente utile nel settore alimentare, che sta affrontando un numero sempre maggiore di segnalazioni di nocività. Solo nel 2018, l'Italia ha inviato 398 notifiche all'Unione Europea di allarmi alimentari con il Sistema di Allerta Rapido (RASSF). L'83% dei cibi pericolosi è di origine estera, di cui il 49% proviene da Paesi europei e il 34% dal resto del mondo”, sottolineano gli avvocati.
La grande distribuzione ha già cominciato ad avvalersi della tecnologia blockchain, sfruttando il QR Code: avvinando il proprio cellulare al codice impresso sulle confezioni, il consumatore può avere accesso a informazioni che riguardano l’intera filiera, resa così trasparente e tracciabile. Ma ad oggi solo alcuni prodotti sono coinvolti in questo processo. Per allargare la platea, non basta però solo il riconoscimento legislativo dello strumento tecnologico definito, che "rappresenta solo il primo passo verso quello che potrebbe essere un cambiamento epocale nel sistema delle informazioni ai consumatori e del loro utilizzo ai fini della tutela di alcuni prodotti identificati da un determinato processo di lavorazione o dalla provenienza di un determinato alimento”, sostengono gli avvocati secondo i quali sarà innanzi tutto il Made in Italy agroalimentare a beneficiare della blockchain.
“Per i requisiti della identificazione e per ulteriori aspetti legati all'operatività di questi strumenti si attendono le Linee Guida che emetterà l'Agenzia per l'Italia Digitale – spiegano Ghezzi e Alpigiani - È quindi da auspicare che in quella sede vengano fissate le necessarie regole per una corretta gestione dei registri condivisi e, soprattutto, per la definizione dei poteri e delle responsabilità di coloro che inseriscono informazioni nel registro stesso. Le informazioni hanno delle preziose caratteristiche: possono costituire prove in procedimenti giudiziali; godono della presunzione di accuratezza quanto alla data ed ora di inserimento e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate; sono riconosciute valide in tutti gli Stati Membri”. Aspetti fondamentali, insomma, che devono essere disciplinati fin dall’origine e a 360 gradi in maniera chiara, in modo di poter operare con trasparenza, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti.
Smart contract
Le parti di una blockchain dovranno disporre un regolamento contrattuale di operatività della blockchain stessa. Per questo saranno molto utilizzati i cosiddetti "smart contract", anch'essi previsti dal DL Semplificazioni, ossia un programma digitale "la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse". Lo smart contract sarà equivalente ad un contratto in forma scritta, di cui contiene le clausole e le condizioni di operatività; come tale pertanto soddisfa il requisito della forma scritta e potrà quindi trovare applicazione in tutti quei casi in cui la legge richieda tale forma. “Le novità della blockchain, le sue diverse applicazioni e una sempre più forte digitalizzazione aprono la strada ad un processo di standardizzazione di formule applicabili a settori specifici o casistiche particolari, con il beneficio di un minor rischio di discrezionalità sull'interpretazione e sugli effetti degli strumenti stessi – concludono gli avvocati - Senza dimenticare, poi, che nel caso della tracciabilità alimentare questa andrà a beneficio del consumatore e della completezza di informazione”.