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"Prodotto di Montagna", norme e regole per l'indicazione facoltativa di qualità

"Prodotto di Montagna", norme e regole per l'indicazione facoltativa di qualità

Un contesto ben preciso, quello della montagna e altrettante precise regole, che riguardano l’allevamento e l’alimentazione degli animali: "Prodotto di montagna" è un'indicazione facoltativa di qualità, che racchiude il rispetto di diversi parametri da parte dei produttori, a cominciare dalla zona in cui quel particolare alimento viene prodotto e trasformato, ma serve anche per dare ai consumatori garanzia di trasparenza rispetto alla provenienza e alla caratteristiche intrinseche del prodotto.  

La normativa
L’indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" è stata istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 1151/2012, con lo scopo di favorire  la riconoscibilità sul mercato delle caratteristiche intrinseche delle produzioni agroalimentari dei territori montani, proteggendole dall’uso fraudolento del termine “prodotto di montagna” e allo stesso tempo consentendo ai produttori di aggiungere valore al loro prodotto, avendo in mano, o meglio, sull’etichetta, anche uno strumento commerciale efficace. Il ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Decreto n. 57167 del 2017, ha poi emanato disposizioni specifiche per il territorio nazionale che dettagliano gli atti europei, tra cui quelle in tema di deroghe circa le distanze dalla zona di montagna per la trasformazione di taluni prodotti. Con il decreto del 2 agosto 2018 il Ministero ha istituito il logo identificativo nazionale "prodotto di montagna", da applicare sull'etichetta dei prodotti da coloro che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità. 

I parametri
L'indicazione "prodotto di montagna" può venire così usata per identificare i prodotti destinati al consumo umano, come il latte, per ottenere i quali gli alimenti somministrati agli animali provengono in maniera prevalente da zone di montagna ed anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.
Quali sono le zone di montagna? Lo puntualizza il Regolamento Ue n. 1305/2013, e la definizione è indicata nei Programmi di Sviluppo rurale delle rispettive regioni/province: per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani. Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Nel caso di prodotti di origine animale il decreto prevede che l'indicazione può essere applicata a prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone; derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone. Per quanto riguarda l’alimentazione, per i ruminanti la proporzione degli alimenti non prodotti in zone di montagna non deve superare il 40%

 

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