Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della sanità animale e farmaci veterinari e la Dg dell'Igiene e la sicurezza degli alimenti, interviene sull’emergenza coronavirus con una circolare, dando indicazioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, “a tutela degli allevatori, operatori e dei veterinari stessi anche per quanto attiene l'esigenza di garantire l' approvigionamento di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli animali nei territori sottoposti a restrizione”
In particolare:
- Trasmissione dagli animali all'uomo
Innanzitutto occorre ribadire che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all'uomo e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate.
- Disponibilità laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali
Alcune Regioni hanno richiesto ad alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Enti del Servizio Sanitario Nazionale) la disponibilità per il supporto diagnostico in relazione all'emergenza COVID- 19. Attualmente si sono dichiarati disponibili alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) dotati di strutture adeguate per contenimento biologico (BSL-3) e comprovata capacità analitica nell'impiego continuativo e significativo di tecniche diagnostiche applicabili, anche in situazioni di emergenza, per la diagnosi del SARS-CoV- 2.
Si sono dichiarati disponibili l'Istituto Zooprofilattici Sperimentale delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna (riferimento Dr. Piero Frazzi, Direttore Generale direzionegenerale@izsler.it), IZS delle Venezie - Legnaro (PD) (riferimento: Dr.ssa Antonia Ricci, Direttore Generale f.f., dirgen@izsvenezie.it), IZS delle Regioni Abruzzo e Molise - Teramo (riferimento Dr. Nicola D' Alterio, Direttore Generale, segreteria@izs.it)
Nelle zone soggette a restrizione ("zona rossa") si prevedono:
- Attività veterinarie che possono essere differite poiché intervengono su una situazione di rischio limitato
Nell'ambito di tali attività, considerato che le movimentazioni di personale di governo degli animali, di veterinari, di animali e di prodotti animali, farmaci e mangimi rappresentano una criticità rispetto alle restrizioni imposte nelle zone dell'area interessata da circolazione di SARS-Cov-2, si ritiene che possano essere differiti per un periodo fino a 30 giorni:
- i controlli programmati per profilassi di stato e piani di sorveglianza;
- le attività afferenti alle operazioni di affido degli animali da parte dei canili sanitari e dei rifugi salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli animali;
- attività di front-office se non strettamente connesse alle attività ritenute essenziali
- Attività veterinarie che non possono essere differite per motivi di rischio sanitario o per elevato impatto economico e di benessere animali
- sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
- controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana;
- controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi (RASFF);
- visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, tuttavia, temporaneamente sostituite da una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia;
- ispezioni veterinarie previste per le macellazioni, ivi incluse quelle speciali d'urgenza.
- Attività produttive e zootecniche che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali
- raccolta del latte
- raccolta delle uova dagli allevamenti e dai centri di imballaggio
- fornitura di alimenti per animali
- fornitura di prodotti di origine animale e materiale germinale ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi dell'UE
- raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale
- fornitura di farmaci
- ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d'urgenza nell'ambito delle aree sottoposte a restrizione di movimentazione
- gestione dei reflui zootecnici ai fini del loro smaltimento
- gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti laddove non sussistano condizioni adeguate al loro stoccaggio
- gestione impianti di lavorazione/confezionamento di alimenti deperibili
- accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero
- Movimentazioni da e verso le zone di restrizione SARS-CoV-2 di animali, ivi inclusi quelli provenienti da altri Paesi del!'UE, che non possono essere differite per il mantenimento di adeguate condizioni di benessere animale e gestionali
- spostamento degli animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture nel rispetto e tutela del benessere animale
- movimentazione di pulcini dagli incubatoi
- cattura dei cani vaganti e recupero di cani/gatti e altri animali feriti
- macellazioni di animali, comprese quelle speciali d'urgenza
Per quanto riguarda le movimentazioni che prevedono una frequenza periodica (ad es. scarico mangime, carico animali morti e altri sottoprodotti, ecc.) deve essere prevista la comunicazione da parte delle aziende al Servizio Veterinario del nominativo degli operatori impiegati, automezzi e percorsi al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'attività lavorativa. Gli operatori registrano, su base giornaliera, tutte le informazioni relative alle movimentazioni effettuate.